Lo Studio Legale dell'Avvocato Andreani offre assistenza e tutela legale in caso di divorzio. Questa pagina presenta un breve excursus a beneficio di coloro che desiderano approfondire questo argomento.
Il Divorzio
In base all'art. 149 c.c il matrimonio si scioglie o con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio, che è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. n. 898 del 1970, successivamente modificata dalla L. n. 74 del 1987.
Nell'accezione comune, si tende a credere che il divorzio possa essere richiesto soltanto nel caso in cui sia decorso dalla pronuncia della separazione il periodo di tempo previsto dalla legge.
In realtà, la legge del 1970 enuclea una serie di ipotesi al verificarsi delle quali uno dei coniugi può domandare il divorzio:
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Negli stessi casi, può essere sciolto anche il matrimonio cattolico (ed in tal caso si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Nella prima ipotesi, che è quella che ricorre più frequentemente, i coniugi possono chiedere il divorzio dopo che siano trascorsi tre anni di ininterrotta separazione; è importante precisare che il triennio decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, ossia dalla prima udienza, e non dalla sentenza di separazione o dall'omologa delle condizioni di separazione consensuale, che intervengono necessariamente in un momento successivo.
Come già evidenziato, la legge istitutiva del divorzio ha introdotto una disciplina organica e articolata volta a regolamentare alcuni aspetti sostanziali che sopravvivono o possono sopravvivere alla cessazione del vincolo, come ad es: il diritto del coniuge economicamente più "debole" ad esigere un assegno di mantenimento dall'altro coniuge, per sé e per gli eventuali figli minori; il diritto dell'ex coniuge, già titolare di un assegno di divorzio, a percepire la pensione di reversibilità - o una quota di essa - e altri emolumenti, quali l'indennità di fine rapporto.
Infatti, in diverse occasioni la Corte di Cassazione (vedi per tutte Cass. Civ. Sez. I° 10/01/2005 n. 285) ha sancito il diritto dell'ex coniuge a percepire, in caso di divorzio, una percentuale del Tfr spettante all'altro coniuge, e questo anche nell'ipotesi in cui l'ex coniuge abbia contratto un nuovo matrimonio: in questo caso, il Tfr si dividerà tra coniuge divorziato e coniuge superstite, in base alla durata del rispettivo rapporto matrimoniale, con alcuni correttivi, riferibili ad altri fattori come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti o l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.
Inoltre il coniuge divorziato, purchè titolare di assegno di divorzio, avrà diritto anche ad una quota della pensione di reversibilità, eventualmente goduta dall'ex coniuge deceduto.
Importante sottolineare che è possibile per i coniugi separati presentare domanda congiunta di divorzio, che da luogo ad un procedimento in camera di consiglio molto rapido, senza alcuna istruttoria, che solitamente si risolve in un'unica udienza.
Novitą Legislative
Il D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 10/11/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261), allo scopo di alleggerire il carico processuale nel tribunali, ha introdotto in materia di separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica consensuale delle condizioni di separazione e divorzio, due nuovi istituti:
la negoziazione assistita avanti agli avvocati (art. 6),
la procedura avanti all' ufficiale di stato civile, nella persona del Sindaco (art. 12).