Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:
Nota: in base alla circolare ministeriale del 29/9/2003 l'impugnazione, ossia il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è più applicabile la riduzione del 50% del contributo unificato.