Processo:
Giudizio:
Valore della Causa €

Procedimenti soggetti alla riduzione del 50%

Il contributo unificato è ridotto del 50% nei seguenti casi:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c., vale a dire: procedimenti per ingiunzione, procedimenti per convalida di sfratto, procedimenti cautelari o possessori e procedimenti sommari di cognizione, accertamento tecnico preventivo;
  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado;
  • Procedimenti di sfratto per morosità (il valore della causa si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida);
  • Procedimenti di finita locazione (il valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno);
  • Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (tranne quanto previsto dall' art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2012).

Nota: in base alla circolare ministeriale del 29/9/2003 l'impugnazione, ossia il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è più applicabile la riduzione del 50% del contributo unificato.